Parere tratto da fonti ufficiali

Applicazione dell'art. 2, co. 6, All. II. 12 del Codice appalti
QUESITO del 29/10/2024

Sulla corretta applicazione dell'art. 2 co. 6 All. II.12 del Codice sono sorti alcuni dubbi interpretativi. Innanzitutto si chiede se il possesso del requisito obbligatorio del volume di affari previsto dal cit. articolo debba essere richiesto per il solo fatto che l'importo a base d'asta sia superiore ad euro 20.658.000 oppure debba essere anche presente la categoria prevalente d'importo tale da essere necessaria la classifica VIII. Si chiede quindi se, nell'ipotesi in cui l'importo a base d'asta sia superiore ad euro 20.658.000, per es. euro 25.000.000 ma le singole categorie (prevalente e scorporate) siano di importi che singolarmente possano essere coperti con classifiche inferiori all'ottava ai sensi dell'art. 30, co. 1 dell'all. II.12, come ad es. la prevalente da euro 15.000.000 e la scorporata da euro 10.000.000 e l'OE singolo decida di partecipare con la categoria SOA prevalente class. VIII a copertura dell'intero importo (con subappalto necessario della scorporata), in questo caso non possa essergli richiesto ove partecipi spendendo i requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi (class. VII e VI a copertura rispettivamente della prevalente e della scorporata). Medesimo dubbio interpretativo si evidenzia in caso di partecipazione in RTI e spendita rispettivamente di una categoria SOA class. VII o singole class. inferiori.

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