Parere tratto da fonti ufficiali

VARIAZIONE CONTO CORRENTE "TRACCIABILITÀ".
QUESITO del 13/01/2010

L’amministrazione comunale ha affidato l’incarico di progettazione di un lavoro pubblico al professionista XXX. Il progetto esecutivo è stato approvato e i lavori sono stati appaltati. La direzione dei lavori è stata affidata a professionista diverso dal progettista. In corso d’opera si è reso necessario apportare una variante al progetto a causa di alcuni errori di progettazione. La variante è stata progettata dal direttore dei lavori. Posto che, in merito alla variante l’amministrazione ha “sentito” (così come previsto dalla legge) il progettista originario, si chiede se - prima di approvare la variante- fosse necessario dare allo stesso progettista la formale comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti della l. n. 241/1990. Riteniamo che tale l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non sussista in quanto, poiché con l’approvazione della variante si contesta di fatto una non corretta prestazione professionale del progettista, si verte sostanzialmente in materia contrattuale riconducibile al diritto privato e non al diritto pubblico.

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