Parere tratto da fonti ufficiali

Incompatibiltà commissari di gara
QUESITO del 20/12/2022

Questo Ente sta valutando la possibilità di avviare un concorso di idee attraverso una gara telematica, pertanto, si chiede:
• 1) nel disciplinare di gara va previsto l’obbligo per la commissione giudicatrice di rilasciare la dichiarazione sull’assenza di incompatibilità atteso che gli elaborati sono anonimi? Nel bando tipo ANAC relativo ai concorsi di progettazione è prevista tale dichiarazione ma in che termini può essere attuata?

• 2) la piattaforma potrebbe generare, al termine di scadenza presentazione, un’estrazione dei soggetti partecipanti riportati in ordine randomico senza alcun abbinamento con le proposte; tale elenco di operatori potrebbe servire per la dichiarazione di assenza di incompatibilità; tuttavia, l’elenco contiene solo i dati strutturati dei concorrenti ovvero non contiene i dati dei concorrenti non imputati in piattaforma (esempio mandanti, soci …); in quest’ultimo caso, la dichiarazione potrebbe risultare a fine gara incompleta?

• 3) qualora al termine della procedura, facendo l’abbinamento delle proposte progettuali ai concorrenti, dovesse emergere un’ipotesi di incompatibilità tra un concorrente ed un componente della Commissione, va escluso il concorrente o è possibile nominare una nuova Commissione alla quale assegnare il compito di effettuare una nuova valutazione?

• 4) Qualora venga attivato un concorso di progettazione a 2 gradi, è possibile nominare una seconda commissione (diversa dalla prima) per la valutazione dei PFTE?

• 5) Nell’ambito del citato bando tipo ANAC, al par.16.2 relativo agli elaborati del 2^ grado è prevista la firma digitale sulla proposta progettuale; come si concilia tale elemento con l’anonimato di cui al par.4.3 del bando tipo?

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