Applicazione della disciplina BIM in riferimento all'art. 225-bis del nuovo codice
QUESITO
del 03/06/2025
Chiediamo di chiarire: - Se l'art. 225-bis del d.lgs 36/23 vada inteso nel senso che se il DOCFAP risulta approvato entro il 31.12.24, anche per le procedure bandite dal 1.1.25 per l'affidamento della progettazione di lavori stimati di importo superiore a 2.000.000 euro possano non prevedere l'obbligo di progettare in BIM. - Se tale esonero vale anche nei casi in cui la progettazione riguardi lavori inseriti nella programmazione dell'ente prima del 31.12.24 ma per il quale non sia stato redatto il DOCFAP in quanto non obbl. ex art. 2 c. 5 All. I.7 (lavori < alla sogl. UE). - In caso contrario, con lavori stimati in 2.000.000 euro ma inf. alla soglia UE, la SA dovrebbe proget. in BIM. Viceversa, per lavori sup. alla soglia UE, l'obbl. di BIM non sussisterebbe per l'art. 225-bis. Chiediamo quindi un chiarimento su come debba essere interpretato il rapp. tra l'obbligatorietà del DOCFAP e l'appl. della disc. BIM per lavori tra 2.000.000 euro e la soglia UE, al fine di evitare una disp. applicativa della legge. - Se le prog. appr. e validate prima del 31.12.24, ma messe in gara dopo per l'aff. di lavori di imp. stimato > a 2.000.000 euro, debbano ritenersi esentate dall'obbl. di BIM, non solo ex art. 225-bis d.lgs. 36/23, ma anche in quanto l'obbl. di BIM decorre dal 1.1.25 e non può incidere retroat. su incarichi di proget. già affidati a tale data senza la maggior. del compenso (All. I.13 d.lgs. 36/23).
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