Parere tratto da fonti ufficiali

Riduzione del numero di partecipanti ad una procedura ristretta sopra soglia ai sensi dell'art. 91 del Codice.
QUESITO del 26/01/2022

L'art. 91 del D.Lgs. 50/2016 e smi indica espressamente che: "le Stazioni Appaltanti (SA)...possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che POSSONO ESSERE INVITATI a presentare un'offerta." proseguendo con “le SA indicano nel bando di gara O NELL’INVITO A CONFERMARE INTERESSE i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che INTENDONO INVITARE...” inoltre "...le SA INVITANO un numero di candidati pari almeno al numero minimo..." e ancora "...la SA può proseguire la procedura INVITANDO i candidati in possesso delle capacità richieste". Da tale quadro parrebbe evincersi che l'SA, nel gestire una procedura ristretta sopra soglia comunitaria debba, nell'ordine, svolgere le seguenti tre distinte operazioni: 1- a seguito delle pubblicazioni preliminari previste per le procedure sopra soglia, acquisire le candidature presentate dagli operatori economici (OE) per la partecipazione alla gara (solo candidature senza presentazione dell’offerta); 2 - operare eventualmente una riduzione degli OE candidati da dover successivamente invitare, verificando che siano almeno in numero pari a 5 ed in possesso delle capacità economico finanziarie richieste (Es.: adeguate certificazioni SOA); 3 – procedere, in ultimo, con l’INVITARE a presentare offerta unicamente i 5 OE selezionati (si presume tramite la trasmissione, solo in questa fase, della lettera d’invito col dettaglio delle condizioni amministrative e relativi disciplinari tecnici). Poiché quanto stabilito dall’articolo 91 non risulta chiaro, si chiede di confermare la correttezza dell’interpretazione esposta al fine di poter applicare, nelle procedure sopra soglia, la più semplice procedura ristretta in luogo della più complessa procedura aperta, concretizzando altresì una sensibile riduzione di possibile contenzioso.

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