Parere tratto da fonti ufficiali

D.Lgs. 36/2023, artt. 72 e 70, comma 6 - Procedura ristretta e riduzione del numero dei candidati.
QUESITO del 15/07/2023

Il nuovo Codice degli appalti, nell'ambito dell'evidenza pubblica, parrebbe ammettere l'utilizzo della procedura ristretta con riduzione del numero dei candidati senza che, la Stazione Appaltante (SA), debba addurre particolari motivazioni a supporto della scelta adottata. Nel combinato disposto dagli articoli in oggetto, è stata infatti eliminata la clausola limitante, prevista dal D.Lgs. 50/2016, art. 91, comma 1 che ne subordinava l'uso solamente a "... quando lo richieda la difficoltà o complessità dell'opera, della fornitura o del servizio". La novella legislativa inoltre, a differenza di quanto previsto all'art. 50, comma 2 per le procedure negoziate sotto soglia, parrebbe non esprimere divieti o limitazioni all'utilizzo del sorteggio, per la riduzione degli operatori economici. L'art. 70, comma 6, indica infatti solamente che "... le SA, applicando criteri o le regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando o invito a manifestare interesse, possono limitare il numero di candidati a presentare offerta": in tale contesto il sorteggio, appare la metodologia più conforme alla norma contro la quale, è oggettivamente difficile aprire un contenzioso. Si chiede un autorevole parere in merito alla corretta interpretazione normativa prospettata.

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