Parere tratto da fonti ufficiali

Programma triennale dei lavori pubblici: metodo di calcolo del valore stimato dei lavori
QUESITO del 05/08/2022

Con deliberazione della Giunta Regionale, è stato approvato un avviso pubblico finalizzato alla realizzazione, manutenzione e ampliamento dei cimiteri, in forza del quale è prevista l’erogazione di finanziamenti in favore di interventi sotto la condizione, avente carattere escludente, che i medesimi siano stati inclusi nel Programma triennale dei lavori pubblici dell’Ente proponente, in data antecedente alla presentazione della domanda di finanziamento.
Premesso che, come noto, l’art. 21 comma 3 del Codice dei contratti pubblici prevede l’inserimento nel programma triennale di quei lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro, all’esito della procedura di cui sopra sono sorti molteplici problemi interpretativi tra gli enti richiedenti in merito alle modalità di calcolo del valore stimato dei lavori ai fini di valutare la sussistenza dell’onere in capo alla stazione appaltante di inserire l’intervento nel Programma triennale suddetto.
Tenuto conto di quanto precede, si chiede di sapere se, ai fini del calcolo della soglia dei 100.000,00 euro, si debba calcolare il valore stimato dei lavori ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016 ovvero se lo stesso debba ricomprendere gli importi delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione del lavoro medesimo (cfr. articolo 3 comma 6 DM 14/2018).

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