Livelli di progettazione per opere in sviluppo tra D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 36/2023 (225.9)
QUESITO
del 21/06/2024
Si richiede il Vs. parere in merito al profilo normativo applicabile, tra i dettati del nuovo Codice dei Contratti D.lgs. 36/2023 e il precedente D.lgs. 50/2016 nel caso specifico di affidamento di livelli di progettazione successivi per un’opera pubblica. Nello specifico, per l’opera in questione era stato redatto e approvato un Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE - primo livello di progettazione ai sensi dell’art-. 23 del D.lgs. 50/2016) a Gennaio 2022, ma purtroppo i finanziamenti al fine dell’esecuzione dell’intervento sono stati confermati nell’estate 2023, quindi in vigenza del nuovo Codice dei Contratti D.lgs. 36/2023, che ha riformato con l’art. 41 i livelli e contenuti della progettazione. Ad oggi quindi, dovendo procedere all’affidamento dei livelli successivi di progettazione, si chiede se sia corretto intendere l’opera come “procedimento in corso” ai sensi dell’art. 225, comma 9, del D.lgs. 36/2023 e quindi richiedere i livelli di progettazione (definitivo ed esecutivo) così come previsti dall’art. 23 del D.lgs. 50/2016, oppure provvedere alla richiesta dei nuovi livelli di progettazione previsti dal nuovo Codice, eventualmente detraendo dal calcolo dei compensi le attività progettuali già realizzate.+
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