Parere tratto da fonti ufficiali

Malfunzionamento FVOE
QUESITO del 03/06/2025

L'art. 99 del Codice "Verifica del possesso dei requisiti" viene modificato cosi come segue "In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme ad esso collegate, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante è autorizzata a disporre comunque l'aggiudicazione (immediatamente efficace), previa acquisizione di un'autocertificazione dell'aggiudicatario che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti." - Che cosa si intende con "malfunzionamento del FVOE?" Malfunzionamento inteso come problema informatico del sistema che ne impedisce temporaneamente la fruizione o inteso come impossibilita di scaricare alcuni certificati a comprova dei requisiti generali, poichè manca la relativa convenzione con gli enti certificanti (comunicazione antimafia scaricabile, mentre informativa da richiedere e scaricare solo con BDNA)? - Dato che vi è "l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti", nel caso in cui il FVOE sia inaccessibile oppure alcuni certificati non siano disponibili (informativa antimafia o certificato ex art. 17 della l. 68/99), la SA può procedere alla richiesta dei certificati "fuori" FVOE ovvero attraverso richiesta via PEC all'ente certificatore oppure con l'utilizzo di altri portali, come per esempio BDNA?

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