Parere tratto da fonti ufficiali

VALIDITÀ ATTESTAZIONE OG11 RILASCIATA SOTTO VIGENZA D.P.R. 34/2000
QUESITO del 27/05/2010

Dalla determinazione dell’Autoritá di vigilanza n. 1 del 12 Gennaio 2010, al punto 11 Irregolarità contributive si legge quanto segue: Per quanto concerne la validità temporale del D.U.R.C., si ritiene che, anche in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla certificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall'articolo 39-septies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili. L'attestazione di regolarità contributiva è richiesta anche nelle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ad esclusione dell'ipotesi di amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice (cfr. interpello n.10/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali). Si chiede se detta validità trimestrale ai fini dell’aggiudicazione, in un ottica di semplificazione, possa essere applicata anche alle gare per forniture e servizi ? Si chiede, inoltre, se per il settore dei lavori, detta validità trimestrale, sempre in un ottica di semplificazione, possa essere presa in considerazione anche per altri fini, come ad esempio per i pagamenti degli stati d’avanzamento ecc.?

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