Parere tratto da fonti ufficiali

TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI - MOVIMENTI FINANZIARI TRA ENTI
QUESITO del 25/11/2010

Secondo le attuali istruzioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici sono esclusi dall'obbligo di richiesta del CIG i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro e contratti di lavoro di importo inferiore a 40.000 euro. L'art. 3, comma 5 della L. 136/2010 come sostituito dall'art. 7, comma 1 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, dispone che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG e, ove obbligatorio, il CUP. Si chiede se ciò comporti la necessità di acquisire il CIG per tutte le commesse pubbliche, anche per gli affidamenti relativi ai servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000 e relativi a lavori di importo inferiore a € 40.000 disposti direttamente senza alcun tipo di gara.

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