Parere tratto da fonti ufficiali

Subappalti
QUESITO del 01/10/2008

Art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 che testualmente recita: 2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. OMISSIS Art. 73 commi 2 e 3 del DPR 554/1999 (tuttora in vigore) testualmente recita: 2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importo e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo o scorporabili. 3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000,00 euro. Dalla lettura delle due norme vigenti sorge il seguente dubbio: quali opere, esclusa la categoria prevalente, l'Ente appaltante è tenuto a iscrivere nel bando di gara: tutte le opere indicate in progetto a prescindere la loro valore (ex art. 118 D.Lgs 163), ovvero le opere indicate in progetto solo se di valore superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro o di importo superiore a 150.000,00 euro (ex art 73 DPR 554)? La soluzione di tale quesito si ritiene di fondamentale importanza ai fini dell'ammissione alla gara dei concorrenti sulla base del disposto dell’allegato A) al D.P.R. n. 34/2000 e del 2° comma dell’art. 74 del D.P.R. 554/99.

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