Parere tratto da fonti ufficiali

Subappalti
QUESITO del 06/06/2008

In riferimento ad un appalto in corso presso questo Comune di Grosseto ed una ditta appaltatrice, per il restauro di un tratto delle mura medicee del capoluogo, si è verificata una problematica relativa a mancati pagamenti ad un subappaltatore. Quest'ultimo ha cessato l'attività in cantiere già dalla fine di novembre 2007, ma recentemente ha inoltrato richiesta di sospensione dei pagamenti all'appaltatore (art. 188 D.Lg.vo 163/2008)perché contesta a quest'ultimo la non completa corresponsione di quanto fatturato. Si è appurato tramite documentazione fornita dall'appaltatore che i mancati pagamenti dipendono da due fattori: - il primo è un non completo pagamento di una fattura e dipende dal fatto che la ditta appaltatrice si è fatta garante, durante l'esecuzione delle lavorazioni del subappaltore e per esso, per la somma corrispondente a mancati pagamenti da parte del subappaltore ai fornitori del cemento; la mancata garanzia prestata avrebbe portato questi ultimi a sospendere le forniture con conseguente interruzione dei lavori; a tutt'oggi i pagamenti al fornitore non sono stati effettuati dal subappaltore. - il secondo mancato pagamento dipende da una controversia insorta circa la contabilità finale tra il subapplatatore e l'appaltatore; non condividendo la contabilizzazione delle lavorazioni svolte da parte del responsabile di commessa dell'appaltatore, il subappaltatore ha e emesso fattura senza sottoscrivere tale contabilità, contravvenendo di fatto ai patti di contratto di subappalto. Premesso quanto sopra, è legittimo sospendere,da parte di questa stazione appaltante, i pagamenti all'appaltatore per gli importi contestati dal subappaltatore? E nel caso lo sia, fino a quando tali pagamenti devono rimanere sospesi?

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