Parere tratto da fonti ufficiali

Polizza assicurativa professionisti
QUESITO del 17/04/2009

Ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs 163/06 e s.m.i l’esecutore di lavori pubblici è obbligato a stipulare una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione dei lavori che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione degli stessi. In materia di lavori di restauro su beni storico artistici e superfici decorate di beni architettonici, mentre appare pacifica l’applicabilità del citato articolo nel restauro delle superfici decorate (affreschi, stucchi, etc…), sorgono delle perplessità nel caso di restauro di beni storico artistici (quadri, arredi liturgici, documenti archivistici, etc…). Le operazioni di restauro di tali beni, infatti, non comportano l’allestimento di cantieri né implicano in genere lo svolgimento di attività che possano arrecare danni a terzi, venendo spesso eseguite dai restauratori presso i propri laboratori. Poiché l’art. 197 del D.Lgs 163/06 afferma che ai contratti pubblici relativi ai beni culturali si applicano le norme del codice degli appalti pubblici, ove compatibili, si chiede: se anche in materia di beni storico artistici, considerata la peculiarità degli stessi, debba comunque essere applicato l’art. 129 comma 1; se sia possibile chiedere la stipulazione della polizza limitatamente alla sezione relativa ai danni a cose, escludendo la parte relativa alla responsabilità civile per danni a terzi; se a copertura dei danni di esecuzione possa essere costituita una diversa garanzia in sostituzione della cauzione ex art 129 comma 1.

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