Parere tratto da fonti ufficiali

Oneri sicurezza - Contabilità
QUESITO del 01/03/2007

Il D.P.R. 03/07/2003 n. 222, all’art. 7, commi 3,4 e 5 definisce le modalità di stima dei costi per la sicurezza e al comma 6 considera la liquidazione degli stessi senza dilungarsi sulle modalità di contabilizzazione. Si chiede se è ammesso procedere alla seguente modalità di contabilizzazione degli oneri per la sicurezza: il computo dei costi della sicurezza viene eseguito con voci a misura e a corpo con le modalità sopra definite e tenuto conto anche del documento ITACA sulla sicurezza cantieri; l’importo totale dei costi della sicurezza (voce riassuntiva di tutte le singole lavorazioni dettagliate nel computo della sicurezza) viene liquidato in ciascun stato di avanzamento in proporzione all’ammontare dei lavori eseguiti rispetto all’importo totale. Eventuali detrazioni per effetto di misure di sicurezza rientranti nell’importo totale dei costi della sicurezza non messe in atto dall’impresa, vengono eseguite nell’ultimo stato di avanzamento.

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