Parere tratto da fonti ufficiali

Offerta anomala - Verifica anomalia
QUESITO del 25/10/2007

L’art. 31 ter, comma 6 della L.R.Veneto n. 27/2003 e s.m.i. prevede che, in attesa dell’istituzione e organizzazione dei comitati provinciali per la valutazione delle offerte anomale (nelle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria), le stazioni appaltanti verificano le offerte anomale mediante l’organo competente in base alla legislazione vigente, senza fornire l’indicazione di tale organo. Il codice dei contratti pubblici (artt. 86, 87, 88), per le procedure sopra soglia comunitaria, indica genericamente nelle “stazioni apaltanti” il soggetto che procede alla richiesta di giustificazioni e alla verifica. Anche per le procedure sotto soglia, nel codice dei contratti, mediante il rinvio contenuto nell’art. 122, comma 9, si fa riferimento generico alle stazioni appaltanti, senza che vi sia indicazione dello specifico soggetto incaricato della verifica. L’art. 89, c. 2 del D.P.R. 554/1999 individua nel responsabile del procedimento il soggetto che esamina le giustificazioni e valuta la congruità dell’offerta, ma solo nel caso di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. L’art. 89, c.4 del DPR 554 individua nel RUP il soggetto deputato a tale verifica nelle procedurte sotto soglia, ma solo nel caso di offerte in numero inferiore a cinque (in tala caso non sarebbe nepure applicabile il meccanismo di calcolo per l’individuazione delle soglie di anomalia). Si chiede. - quale sia il soggetto previsto dalla normativa vigente per la verifica delle offerte anomale nelle procedure inferiori alla soglia comunitaria e nei casi in cui il numero delle offerte è pari o superiore a cinque; - -se l’organo incaricato della verifica possa essere individuato da ciascuna stazione appaltante nell’ambito del proprio ordinamento e della propria autonomia organizzativa; - se alla verifica possa provvedere la commissione di gara, eventualmente incaricata anche di tale adempimento nell’atto di nomina.

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