Parere tratto da fonti ufficiali

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE IL PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ
QUESITO del 08/02/2012

Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'’esecutore e del subappaltatore.

Il Comune chiede chiarimenti sulle modalità di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163[1]. In particolare, l'Ente pone alcuni quesiti sull'applicazione dell'art. 4 (relativo all'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore[2]), comma 3, che così recita: 'In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva'.

La norma estende, peraltro, anche a servizi e forniture l'obbligo di operare la ritenuta dello 0,50 per cento, prima previsto dal capitolato generale dei lavori pubblici solo per questi ultimi.

Chiede, l'Ente, di conoscere:

1) se detta ritenuta debba applicarsi solo ai contratti relativi a gare d'appalto espletate dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti;

2) se, in presenza di contratti di durata pluriennale (triennale o quinquennale), lo svincolo debba avvenire comunque a fine contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso;

3) posto che molti contratti prevedono il pagamento mensile, se le verifiche di conformità debbano avvenire mensilmente o possano avere luogo con cadenza bimestrale o trimestrale, sempre nel rispetto dei termini di pagamento stabiliti dal contratto.

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