Parere tratto da fonti ufficiali

INTERDITTIVA EX ART. 91 DEL D. LGS. 159/2011
QUESITO del 07/05/2010

Nell’ambito dei lavori di costruzione di un edificio scolastico si sono verificati dei ritardi nel pagamento di alcuni stati d’avanzamento in quanto l’Amministrazione Comunale, per non uscire dal Patto di Stabilità, ha dato mandato all’Ufficio Ragioneria di non procedere ad alcune liquidazioni. La ditta richiede, ovviamente, il pagamento degli interessi per tale ritardo. Ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 debbono essere calcolati i ritardi effettuati dall’Amministrazione nel pagamento degli stati d’avanzamento rispetto alla Determinazione di approvazione del Certificato di pagamento emesso dal R.U.P.: se tale pagamento è avvenuto entro 30 giorni non sono dovuti interessi; superati i 30 giorni e fino a 60 giorni sono dovuti gli interessi legali (che nel caso in questione sono del 2,50%); oltre i 60 giorni sono dovuti gli interessi moratori calcolati in base ai diversi saggi (nel caso in questione sono del 7,125%). Ad esempio il 1° SAL di complessivi € 299.258,41, il cui Certificato di pagamento è datato 19/09/2005, è stato pagato in due momenti diversi, con un acconto di € 200.000,00 in data 21/10/2005 ed il saldo di € 99.258,41 in data 17/01/2006. Si chiede di conoscere il metodo di calcolo, possibilmente mediante tabella.

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