DEFINIZIONE DI OPERATORE ECONOMICO AMMESSO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
QUESITO
del 20/07/2011
Dall’esame dell’art. 34 del dlgs 163/2006, primo comma, lettera d), si evince che i raggruppamenti temporanei di concorrenti possono essere costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma, ossia: d) dagli imprenditori individuali, anche artigiani, dalle società commerciali, dalle cooperative; e) dai consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e dai consorzi tra imprese artigiane; f) dai consorzi stabili. Non sono dunque citati i soggetti di cui alle successive lettere e), f) ed f-bis, ossia i consorzi ordinari, i GEIE e gli operatori stabiliti in altri stati membri. Ciò premesso, si chiede se un consorzio ordinario di cui alla lettera e) del primo comma dell’art. 34 del dlgs 163/2006, già costituito in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, possa riunirsi in raggruppamento temporaneo con altri soggetti interessati a partecipare ad una procedura per l’affidamento di un appalto di lavori.
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