Parere tratto da fonti ufficiali

DEFINIZIONE DI OPERATORE ECONOMICO AMMESSO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
QUESITO del 20/07/2011

Dall’esame dell’art. 34 del dlgs 163/2006, primo comma, lettera d), si evince che i raggruppamenti temporanei di concorrenti possono essere costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma, ossia: d) dagli imprenditori individuali, anche artigiani, dalle società commerciali, dalle cooperative; e) dai consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e dai consorzi tra imprese artigiane; f) dai consorzi stabili. Non sono dunque citati i soggetti di cui alle successive lettere e), f) ed f-bis, ossia i consorzi ordinari, i GEIE e gli operatori stabiliti in altri stati membri. Ciò premesso, si chiede se un consorzio ordinario di cui alla lettera e) del primo comma dell’art. 34 del dlgs 163/2006, già costituito in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, possa riunirsi in raggruppamento temporaneo con altri soggetti interessati a partecipare ad una procedura per l’affidamento di un appalto di lavori.

Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

Effettua login Registrati

Condividi questo contenuto: