Parere tratto da fonti ufficiali

Corrispettivo
QUESITO del 04/05/2008

Il Comune di R. ha pubblicato un bando di gara per l'affidamento di un contratto di lavori, sopra soglia comunitaria, prevedendo, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, in sostituzione totale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti al Comune di Ravenna. Un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, ha chiesto se i beni immobili che costituiscono il corrispettivo potranno essere intestati direttamente alle imprese indicate dal consorzio stesso per l'esecuzione dei lavori. Ciò in quanto, il consorzio per non gravare di ulteriori costi l'operazione (in particolare imposte di registro/ipocatastali) ha naturalmente convenienza ad intestare direttamente i beni immobili alle imprese indicate per l'esecuzione, evitando così un doppio passaggio della proprietà con i correlativi maggiori oneri fiscali. Nello specifico il consorzio chiede di poter realizzare la suddetta operazione utilizzando la facoltà ex art. 1401 del codice civile di "Riserva di nomina del terzo contraente". Si chiede un parere in merito alla legittimità di quanto sopra illustrato. In caso di risposta affermativa si chiede anche un parere in merito al "momento" in cui effettuare la riserva di nomina e cioè se sia possibile o necessario effettuarla al momento della stipula dl contratto di appalto dei lavori oppure se sia da effettuare solamente al momento del rogito notarile che avverrà successivamente al collaudo dei lavori (art. 53, comma 7, ultimo periodo).

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