Parere tratto da fonti ufficiali

Competenze nomina Rup
QUESITO del 28/06/2009

Premesso quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. n. 163/06 in ordine alla nomina e compiti del Responsabile Unico del Procedimento si chiede quanto segue: 1) se nelle procedure relative all’acquisizione di beni e servizi il RUP può essere un dipendente, VII livello funzionale, CCNL Sanità, privo di posizione organizzativa e di polizza assicurativa 2) a quali tipi di responsabilità incorre il citato dipendente che ha firmato i provvedimenti di indizione e/o aggiudicazione di affidamento di forniture di beni e servizi in qualità di Responsabile del Procedimento. Infatti, nei bandi di gara pubblicati dalla ASL presso la quale lavoro si indica come Responsabile del Procedimento sempre ed unicamente il funzionario VII livello funzionale, privo di posizione organizzativa che ha predisposto gli atti amministrativi. Tutti i provvedimenti adottati dalla Direzione Aziendale sono firmati da un impiegato di ruolo, VII livello funzionale, privo di posizione organizzativa in qualità di Responsabile del Procedimento e dal dirigente in qualità di Direttore del Provveditorato: in tali atti non viene mai esplicitamente menzionato un altro Responsabile Unico del Procedimento. L’Azienda ritiene che in materia di acquisizione di beni e servizi esistano due figure differenti di Responsabile del Procedimento: il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 ed il Responsabile Unico del Procedimento nominato ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/06. E’ corretta tale interpretazione?

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