Parere tratto da fonti ufficiali

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
QUESITO del 12/03/2015

Centrale Unica di Committenza (come novellata dalla L.114/2014): dal primo gennaio 2015 è obbligatoria per i Comuni non capoluogo di provincia per espletare le procedure di gare per l’acquisto di beni e servizi (per i lavori pubblici l’obbligo scatta dal primo luglio 2015). L'unione di comuni siciliani "Terre di …." (n.5 comuni), in data 05/02/2015, hanno approvato il regolamento di istituzione della Centrale Unica di Committenza. In forza dell’art. 1 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 che sancisce “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge… si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 … e le sue modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e le successive modifiche ed integrazioni. In Sicilia opera l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA), già istituito con l’art. 7 ter della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 (ora abrogato) e regolato dall’art. 9 della L.r. 12 luglio 2011, n. 12 nonché dall’art. 15 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione. La vigente normativa sulle centrali uniche di committenza non tiene conto che l’UREGA espleta gare per appalti di lavori con importo, a base d’asta, superiore a € 1.250.000,00, e che, in Sicilia, è data facoltà agli Enti appaltanti di avvalersi, in conformità a richiesta motivata, dell’Ufficio, indipendentemente dall’importo dell’appalto. Quanto sopra, ad avviso, in contrasto con i commi 1 2 e 3 dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006. SI CHIEDE, CORTESEMENTE, chiarimento circa l’obbligo di ricorrere alle centrali uniche di committenze per i comuni siciliani, non capoluogo di provincia, in virtù di quanto sopra esposto

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