Albi - Procedura ristretta
QUESITO
del 07/02/2008
Il nostro ente realizza da qualche anno l’elenco previsto dall’art 123 D.lgs 163/2006 per le successive chiamate a procedura ristretta semplificata. Nell’applicazione di tale articolo abbiamo eseguito le diverse fasi tra cui il sorteggio per la formazione dell’elenco, come previsto al comma 10, e la pubblicazione dell’elenco (albo pretorio ed Osservatorio dei lavori pubblici). L’esecuzione di tale pubblicità, unita alla pubblicazione iniziale dell’avviso con l’indicazione dei lavori (come previsto dal comma 2) rende facilmente identificabile quali imprese saranno invitate per uno specifico lavoro. Tale fatto riteniamo contrasti con il principio della segretezza dei partecipanti ad una specifica procedura di affidamento di lavori. L’individuazione da parte di una impresa dei possibili altri partecipanti alla chiamata, applicando i commi sopra citati dell’art.123 D.lgs 163/2006, è molto vero simile. Risulta così concreta l’eventualità di accordo e la possibilità di fare cartello a danno della stazione appaltante. Di conseguenza il quesito è il seguente. E’ possibile prevedere una procedura che pubblichi (sia per la stazione appaltante che per l’Osservatorio dei lavori pubblici) unicamente le imprese inserite nell’elenco senza specificare il numero di sorteggio? E’ possibile effettuare un sorteggio nel quale si comunichi unicamente il numero di sorteggio alla singola impresa partecipante senza enunciare quello delle altre?
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