Sugli incentivi per le funzioni tecniche per affidamenti di servizi e forniture nel nuovo codice degli appalti
QUESITO
del 21/06/2024
Il D.lgs. 50/2016 regolava l’istituto degli incentivi delle funzioni tecniche all’art. 113 che, per quel che qui rileva, al comma 2 prevedeva che “La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”. La giurisprudenza formatasi in vigenza del vecchio Codice dei contratti, soprattutto della magistratura contabile che copiosa è intervenuta nella materia (ex multis: Corte di Conti Veneto n. 107/2019/PAR; Lombardia n. 310/2019/PAR e n. 37/2020/PAR, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 87/2020/PAR del 12 ottobre 2020), ha ritenuto nel sistema delineato dal Codice previgente che la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche si applicasse alle procedure relative sia a servizi che forniture solo nel caso in cui fosse nominato il direttore dell’esecuzione come figura distinta dal RUP. Il D.Lgs. 36/2023 ha disciplinato gli “incentivi alle funzioni tecniche” all’art. 45 a tenore del quale “gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti” (comma 1), rinviando all’allegato I.10 per l’enucleazione tassativa delle attività tecniche da incentivare, stabilendo, sempre al comma 1, che, “in sede di prima applicazione del Codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici”, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al Codice. Per quel che qui rileva, al comma 2 il cit. art. 45 ha previsto che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. Come si evince dalla lettura testuale delle norme sopra riportate, la previsione del nuovo Codice degli Appalti, introduce la particella “anche” al testo dell’art. 113 co. 2 del D.lgs. 50/2016. La Relazione al Codice dei Contratti si limita a riprodurre il testo dell’Art. 45 in parte qua senza fornire alcun elemento interpretativo della nuova disposizione. L’esigenza di ausilio interpretativo da parte di Codesto Ministero si appunta proprio sul fatto che il nuovo Codice degli appalti non ha riprodotto pedissequamente la precedente disposizione. Si chiede allora a Codesto Spett.le Ministero di voler fornire il proprio parere in merito al seguente quesito: se il cit. art. 45 co.2 D.lgs. 36/2023 abbia inteso confermare il principio già espresso all’art. 113 co. 2 del D.lgs. 50/2016 secondo cui gli incentivi possono essere previsti per l’esercizio delle funzioni tecniche relative agli appalti di servizi e forniture di beni solo nel caso in cui sia nominato un direttore dell’esecuzione diverso dal RUP (e dunque esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia consentito per gli affidamenti di servizi e forniture) oppure se con la particella “anche” abbia inteso superare la precedente impostazione e pertanto anche per i servizi e le forniture, come per i lavori, si possa prescindere dalla nomina del direttore dell’esecuzione.
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