Parere tratto da fonti ufficiali

Riconoscimento incentivi Centrale di Committenza
QUESITO del 11/08/2023

Con riferimento al D.Lgs 50/2016 Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche) comma 2 “…Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza POSSONO destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale.” e comma 5 “Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, PUO' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte…”
nonchè con riferimento al D.Lgs 36/2023 art. Art. 45. (Incentivi alle funzioni tecniche) comma 8. “Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza POSSONO destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.”
Si chiede se, nell’ambito della contrattazione e dei rapporti tra centrale di committenza ed enti che si avvalgono della centrale di committenza, in assenza di modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche, i commi sopracitati sono da intendersi come la facoltà degli enti di NON riconoscere alcun incentivo (POSSONO) per le funzioni svolte dai dipendenti della centrale di committenza, anche a seguito di richiesta di riconoscimento da parte di quest’ultima, e quindi la facoltà degli enti che si avvalgono della centrale di committenza di non adeguare in tal senso i rispettivi regolamenti per la corresponsione degli incentivi / convenzioni.
Precludendo di fatto la possibilità di riconoscimento degli incentivi ai dipendenti della centrale di committenza, al contrario di quanto riconosciuto per le funzioni svolte dai dipendenti dei singoli enti.

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