Incentivi per funzioni tecniche somme urgenza ex DL 61/2023
QUESITO
del 26/09/2024
Il DL 1 giugno 2023, n. 61 (convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2023, n. 100) ha previsto all'art. 19 che in caso di somma urgenza relativa all'immediata esecuzione di lavori necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge, le disposizioni di cui all'art. 140 del d.lgs. 36/2023, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Si chiede, pertanto, se per le procedure di somma urgenza, necessarie a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, affidate dal 1° giugno 2023 al 30 giugno 2023, ai sensi del richiamato art. 140 del d.lgs. 36/2023 per effetto dell'art. 19 del DL 61/2023, la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche debba essere fatta ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 o debba essere applicata la disciplina previgente.
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