Incentivi funzioni tecniche
QUESITO
del 03/06/2025
Posto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 32 dell'all. II.14 del d.lgs. 36/2023 "Sono considerati servizi di particolare importanza gli interventi di importo superiore a 500.000 euro" e, per le forniture, "Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro", si chiede, se l'importo rilevante ai fini della considerazione di servizio o fornitura di particolare rilevanza sia quello posto a base della procedura di gara o quello contrattuale. La distinzione rileva nei casi di procedure indette al fine di individuare l'OE a cui affidare il servizio o la fornitura il cui importo a base d'asta sia superiore a 500.000 euro e, per effetto del ribasso offerto, l'importo contrattuale risulti inferiore a 500.000 euro. Si chiede inoltre se, nell'ipotesi in cui il servizio o la fornitura non siano di particolare rilevanza per importo o per caratteristiche non ricorrendo una delle ipotesi di cui al comma 2 del citato articolo e pertanto il direttore dell'esecuzione non debba essere diverso dal RUP, si possa comunque nominare un DEC diverso dal RUP e tale nomina realizzi la condizione di cui al comma 2 dell'art. 45 del codice al fine del riconoscimento degli incentivi per le attivita' tecniche.
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