Parere tratto da fonti ufficiali

Incentivi alle funzioni tecniche
QUESITO del 21/06/2024

Con riferimento alla disciplina di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, ai fini di una corretta applicazione si chiede quanto segue. 1) La Corte Cassazione, con sentenza n.10222/2020, ha indicato come il legislatore, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, abbia identificato gli incentivi alle funzioni tecniche quale compenso ulteriore da riconoscere al personale interno alle Pubbliche Amministrazioni. In tale ottica, si richiede se gli incentivi per le attività di predisposizione dei documenti di gara, così come elencati all'All. I.10 del medesimo D. Lgs. 36/2023, siano legittimamente riconoscibili al personale di un ufficio gare demandato in termini mansionari anche alla predisposizione di tali documenti e se, pertanto, tale componente debba essere riconosciuta in una logica premiale e quindi quale compenso ulteriore all'ordinaria retribuzione. 2) Con riferimento al limite stabilito dal comma 4 del medesimo articolo secondo cui l’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, nella consapevolezza che tale limite debba intendersi massimo, si chiede di confermare o meno che tutte le funzioni tecniche oggetto di incentivo debbano essere integralmente remunerate sino a tale valore. In particolare, si chiede se sia facoltà delle singole Stazioni Appaltanti prevedere nei propri regolamenti un massimale arbitrario inferiore (es. € 5.000) non riconoscendo gli incentivi per le funzioni tecniche svolte in eccedenza a tale limite seppur rientranti nel limite massimo stabilito dalla norma.

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