Estensione delle incompatibilità previste per il RUP ai suoi collaboratori
QUESITO
del 03/04/2025
Si pone una questione che acquisisce rilevanza ai fini dell'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (previgente Codice dei contratti pubblici). Nella vigenza del D.Lgs. 50/2016, le Linee Guida ANAC n. 3, in tema di "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", stabilivano, al paragrafo 9, fra l'altro, che "Le funzioni di RUP (....) e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso (...) di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro". Dunque, per gli interventi di importo superiore a 1.500.000 euro, le funzioni di RUP e D.L. dovevano essere svolte da soggetti diversi. Si chiede di sapere se in tale ipotesi l'incompatibilità riguardi unicamente la figura del RUP, oppure essa si estenda anche ai suoi collaboratori. Detto in altri termini: laddove il RUP non possa coincidere con il direttore dei lavori, i suoi collaboratori possono essere collaboratori del direttore dei lavori, oppure no? Si evidenzia che la questione si presenta in termini analoghi anche con riguardo al nuovo Codice dei contratti pubblici, essendo rimasta inalterata detta incompatibilità ( è stato modificato solo l'importo massimo dei lavori per i quali essa ricorre).
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