Attività incentivabili alla voce "attività di programmazione della spesa per investimenti"
QUESITO
del 30/01/2025
In riferimento alla "attività di programmazione della spesa per investimenti", inclusa nell'elenco tassativo delle attività incentivabili (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e allegato I.10 D.Lgs. 36/2023), il MIT (Parere 1483/2022) e il Presidente dell'ANAC (atto 3902/2022) concordano che la locuzione si riferisca al Programma triennale dei lavori pubblici e di forniture e servizi. Si invia il presente quesito alla luce di due deliberazioni della Corte dei Conti Toscana (196/2023/PAR e 3/2024/PAR), che affrontano diversamente il profilo evidenziato. Nella delibera 196/2023/PAR la Corte, a fronte di un quesito che afferma che la predisposizione del Programma triennale dei lavori pubblici sia incentivabile, non smentisce tale affermazione, riconoscendone, quindi, la validità. Nella seconda delibera (3/2024/PAR) la Corte afferma che tra predisposizione degli atti di gara e programmazione di lavori pubblici e di beni e servizi sia incentivabile solo la prima (atti di gara) "in quanto esplicitamente prevista dalla normativa in esame": tale conclusione pare, almeno, dubbia, dato che pure la "programmazione della spesa per investimenti" è esplicitamente prevista dalla stessa normativa. Alla luce di quanto esposto, si chiede quali siano le attività incentivabili riconducibili alla previsione normativa di "programmazione della spesa per investimenti", se, cioè, in tale locuzione rientrino o meno le attività di cui all'art. 21 D.Lgs. 50/2016 (e, ora, di cui all'art. 37 D.Lgs. 36/2023).
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