Applicazione dell'incentivo per funzioni tecniche per appalti riferiti al regime transitorio art. 226 del D. Lgs 36/23
QUESITO
del 26/09/2024
Premesso che: dal 01.07.23 è entrato in vigore il D. Lgs 36/23; il D. Lgs 50/16 è abrogato dal 01.07.23; e decorrere da tale data, le disposizioni di tale testo normativo continuano ad applicarsi esclusivamente ai "procedimenti in corso" (art.226 del 36/23) che sono: a. le procedure e i contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il Codice acquista efficacia; b. in caso di contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi le procedure e i contratti in base ai quali, alla data in cui il Codice acquista efficacia, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ciò posto, dovendo procedere alla corresponsione degli incentivi maturati dai dipendenti riferiti alla conclusione di "procedimenti in corso", connessi anche ad opere PNRR/PNC, in applicazione dei predetti disposti normativi e in base del principio del "tempus regit actum", si chiede parere in merito al seguente quesito: in caso di "procedimenti in corso" alla data di assunzione di efficacia del D. Lgs 36/23, ed in particolare per le connesse funzioni tecniche di cui all'art. 113 c.2 già svolte o in corso di svolgimento al 01.07.23 -i cui oneri sono già a carico dei relativi quadri economici- può continuare a trovare applicazione il Regolamento a suo tempo adottato dall'ente in costanza del D. Lgs 50/16, con conseguente possibilità di procedere alla liquidazione in questo momento dei predetti emolumenti?
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