D.Lgs. 36/2023, art. 117 - Il comma 9 si applica solo in caso di collaudo?
QUESITO
del 21/04/2026
L'art. 117 comma 9 sembra riferito esclusivamente alle casistiche nelle quali, per la verifica della prestazione, viene utilizzato il collaudo. Nello specifico parrebbe che l'obbligo di garanzia per la rata di saldo resta un presidio essenziale nella fase post-collaudo, destinato a coprire il rischio di vizi o difetti che potrebbero emergere prima dell’acquisizione della definitività del collaudo o della verifica di conformità. La norma non cita la casistica in cui, ai fini semplificativi, in luogo del collaudo o verifica di conformità viene utilizzato il più semplice Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) o l'ancor più semplice visto da parte del Direttore dei Lavori o Direttore dell'Esecuzione Contrattuale per le procedure d'importo inferiore ad € 40.000 + IVA. In altre parole, da una lettura testuale della norma parrebbe che l'istituto in argomento si applichi solo qualora venga utilizzato l'istituto del collaudo. Tale interpretazione parrebbe la logica conseguenza delle semplificazioni introdotte dal legislatore nei casi in cui è possibile usare il più snello CRE e visto a tergo delle fatture da parte di DL o DEC. Si chiede un parere a riguardo.
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