Parere tratto da fonti ufficiali

CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: SONO SEMPRE SOSTITUIBILI?
QUESITO del 10/02/2021

Questa stazione appaltante è un ente del Ministero della Difesa. Il dubbio che è sorto in fase di verifica delle prestazioni se la norma da applicare, tenuto conto del combinato disposto dall’art. 159 e dell’art. 216 comma 10 del Codice ragione temporis, se per il collaudo/verifica di conformità si debba procedere in forza dell’art. 102 del codice ovvero se sia sempre data facoltà alla stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ovvero vista la specificità prevista per i contratti nel settore difesa e sicurezza (art. 159) si debba invece applicare l’art. 133 del DPR 236/2012 per il quale si debba procedere Per le spese di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, del codice, le acquisizioni di beni e servizi sono sottoposte a verifica di conformita'.

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