Parere tratto da fonti ufficiali

LIMITE APPLICATIVO DELLO STAND STILL PERIOD
QUESITO del 24/05/2021

L'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, prevede che, nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) e b) del Codice medesimo, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 sopra citato. L'art. 1, comma 2, del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, prevede una deroga alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, del Codice sopramenzionato. Nella fattispecie l'art. 1, comma 2, della L. 120/2020 prevede: I) alla lett, a), per l'affidamento diretto, un innalzamento dell'importo ad euro 150.000 per i lavori e euro 75.000 per servizi e II) alla lett. b), per la procedura negoziata, posto che niente varia per i servizi, una sorta di accorpamento di quelli che sono, per i lavori, i dettati normativi derogati di cui alle lettere b), c), c.bis) e d) dell'art. 36, comma 2 in parola. Pur non risultando il il richiamo dell'art. 32, comma 10, lett.b) alle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b) espressamente derogato, il nostro quesito è il seguente: è corretto, a seguito dell'entrata in vigore della L. 120/2020, non applicare il termine dilatorio in caso di affidamenti diretti di lavori fino a 150.000 euro e di servizi fino a 75.000 euro così come in caso di procedure negoziate per affidamento di lavori e servizi sino alla soglia comunitaria?

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