Parere tratto da fonti ufficiali

Convenzioni Consip controllo preventivo di legittimità CdC e deroga
QUESITO del 25/10/2023

Come noto l’obbligo di adesione alle Convenzioni CONSIP, valevole per tutte le pubbliche amministrazioni, è previsto dall’.art 1, comma 150, della Legge di stabilità n.228/2012, che ha sostituito quanto stabilito in precedenza dall’art. 1, comma 449, della Legge finanziaria n.296/2006 tranne quanto previsto al comma 510 dell’art. 1 della legge de 28 dicembre 2015, n. 208 che ha disposto che “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”. Per le siffatte ragioni l’obbligo di utilizzo delle Convenzioni, è derogato principalmente in tre casi: 1. Quando non vi siano Convenzioni attive per quella determinata categoria merceologica o servizio; 2. Quando, pur essendo attiva una convenzione, questa non sia idonea a soddisfare lo specifico fabbisogno della stazione appaltante; 3. Quando l’utilizzo di una procedura autonoma di affidamento, permetta condizioni migliori e risparmi di spesa rispetto al contenuto delle Convenzioni messe a disposizione da Consip, a parità di rapporto qualità-prezzo. Nell’alveo dei su richiamato dettato normativo si chiedere: 1. se nel caso in cui si provveda ad aderire alle Convenzioni Consip per un importo superiore ai limiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti in forza delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 2 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488; 2. nel caso della deroga di cui al precedente punto 2 se il dirigente della stazione appaltante deve adottare apposito provvedimento che motivi l’inidoneità, da trasmettere alla sezione territorialmente competente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, comma 510, della Legge n.208/2015 e la trasmissione del provvedimento legittima la deroga alla convenzione, non essendo necessario attendere l’esito del controllo della Corte dei conti.

Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

Effettua login Registrati

Condividi questo contenuto: