Parere tratto da fonti ufficiali

Violazioni fiscali non definitivamente accertate ed esclusione dell’operatore economico
QUESITO del 24/08/2023

Con parere n. 1962 del 05/05/2023 il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ha affermato che il termine “violazione” di cui all’art. 3 del D.M. 28/09/2022 e utilizzato per stabilire la soglia oltre la quale scatta la gravità ai fini dell’esclusione dell’operatore economico, si riferisce non alla singola violazione ma al debito complessivo dell’operatore economico. Il Ministero è giunto a tale conclusione ricorrendo al criterio della gerarchia delle fonti: data la discrepanza tra l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (che menziona le “violazioni” al plurale”) e l’art. 3 del DM 28 settembre 2022 (che menziona invece il termine “violazione” al singolare) si è ritenuto che la prima delle due fonti, in quanto norma di rango primario, dovesse prevalere sulla seconda che è, invece, norma regolamentare e dunque di rango secondario.
Ciò premesso, considerato che il contenuto dell’art. 3 del D.M. del 28/09/2022 è stato ora trasfuso integralmente nell’allegato II.10, art. 3, del d.lgs. n. 36/2023 e che pertanto deve ora ritenersi anch’esso norma di rango primario, si chiede di precisare se l’articolo succitato quando utilizza il termine “violazione” per stabilire la soglia oltre la quale scatta la gravità, intenda riferirsi alla singola violazione oppure all’insieme delle violazioni risultanti dal certificato dell’agenzia delle entrate.

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