Parere tratto da fonti ufficiali

Verifica requisiti ordine morale art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.
QUESITO del 15/02/2019

La scrivente stazione appaltante ha aggiudicato una gara a procedura aperta per l’acquisizione del servizio di portierato ad una società in amministrazione giudiziaria disposto dalla Procura della Repubblica con anche il sequestro delle quote societarie.
Per la società risulta un’annotazione sul Casellario ANAC determinatasi per effetto di una sentenza del TAR adito dalla concorrente, e successivamente confermata anche dal Consiglio di Stato (dicembre 2018), per accertata irregolarità contributiva (DURC) non propria ma della società da cui aveva affittato il ramo d’azienda e con i cui requisiti aveva partecipazione alla gara. Sia il TAR che il Consiglio di stato hanno confermato l’operato dell’amministrazione aggiudicatrice che aveva disposto la revoca dell’aggiudicazione.
La società aggiudicataria della gara di questa stazione appaltante in sede di domanda di partecipazione ha dichiarato la presenza di un amministratore giudiziario e ha partecipato alla procedura per un’attività diversa da quella acquisita con l’affitto del ramo d’azienda e con requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi propri.
Si rappresenta che il contratto di affitto di ramo d’azienda risulta tutt’ora vigente e la posizione fiscale della cedente è irregolare mentre la posizione contributiva ad oggi è regolare.
In sede di verifica dei requisiti sulla base di quanto emerge dall’annotazione dell’ANAC sul casellario delle imprese, è necessario che questa stazione appaltante avvii le verifiche oltre che sulla società aggiudicataria anche sulla società cedente il ramo d’azienda – posto che l’attività oggetto della gara non costituisce oggetto del contratto di affitto di ramo d’azienda – o è sufficiente che le verifiche vengano effettuate solo sull’aggiudicataria della gara?

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