Parere tratto da fonti ufficiali

Verifica di non inadempienza tramite Agenzia delle Entrate Riscossioni (ex Equitalia).
QUESITO del 31/03/2022

La Stazione Appaltante, prima di liquidare un fornitore per importi superiori ad € 5.000 + IVA, deve obbligatoriamente svolgere la verifica di "non inadempienza" tramite il sito di Agenzia delle Entrate Riscossioni (Ex Equitalia). Nell'effettuare tale operazione il sistema, chiede d'inserire i seguenti dati: l'identificativo del pagamento e l'importo. In presenza di due fatture del medesimo operatore economico (OE), riferite però ad acquisti diversi sia nel tempo che per tipologia (uno è per beni effettuato mesi prima del secondo, relativo invece a lavori), delle quali solo una d'importo superiore agli € 5.000 + IVA, come è più corretto operare tra le successive due opzioni? OPZIONE 1 - occorre procedere con due ordini di pagamento distinti ed effettuare la verifica d'inadempienza per la sola fattura d'importo superiore alla predetta soglia; OPZIONE 2 - risulta più opportuno effettuare un unico titolo di pagamento, caricandone l'identificativo nel portale ex Equitalia in luogo del numero di fattura (il sistema consente di inserire solamente un dato) oltre che la somma degli importi dei due documenti fiscali. Qualora invece si sia in possesso di due fatture riferite allo stesso servizio erogato dal medesimo OE (Es.: fattura del servizio di pulizie per mese di gennaio di € 3.000 ed un'altra riferita al mese di febbraio per € 3.000), è corretto operare in maniera analoga a quanto indicato alla precedente OPZIONE 2? Ten. Col. Filippo STIVANI.

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