Riduzione dei termini per la ricezione delle offerte, obbligo motivazione?
QUESITO
del 25/01/2023
Con riferimento ai termini da osservare per il ricevimento delle offerte- in particolare nel caso delle procedure aperte, fissati dall’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016- Si domanda se per un’eventuale riduzione rispetto al termine indicato nel comma 1 dello stesso – ad esempio, ad almeno quindici giorni – sia necessaria la motivazione, anche alla luce dei Decreti Semplificazioni (L. 120-2020 e L. 108-2021).
E, in tal caso, se il ritardo nel calcolo di elementi economici nella documentazione di gara dovuto alla fluttuazione dell’andamento dei prezzi e delle retribuzioni dei dipendenti, possa essere valida giustificazione per tale riduzione, e deve essere il RUP e/o altro soggetto aziendale a darne evidenza nella Determina di autorizzazione alla gara (o in altro documento).
Contestualmente, si domanda quali possono essere, a titolo esemplificativo, le possibili esimenti per tali diminuzioni temporali.
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