Parere tratto da fonti ufficiali

Limiti per violazioni non definitivamente accertate agenzia delle entrate - Atto aggiuntivo
QUESITO del 24/03/2023

Il decreto MEF del 28.09.2022 all’art. 3 prevede che “Ai fini del presente decreto, la violazione di cui all'art. 2 si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.”

- Il limite del 10% deve essere riferito all’importo contrattuale oppure all’importo a base d’asta?

- Qualora fosse da tenere in considerazione l’importo a base d’asta, a cosa va rapportato il limite del 10% in caso di atto aggiuntivo? All’importo originario a base d’asta + importo dell’atto aggiuntivo, solo all’importo dell’atto aggiuntivo (considerato che è un contratto nuovo ed autonomo rispetto a quello precedente) oppure solo all’importo originario a base d’asta?

In attesa di un Vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti

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