Parere tratto da fonti ufficiali

DURC SCADUTO E LIQUIDAZIONE FATTURE
QUESITO del 17/10/2017

La regolarità del Durc deve essere sempre accertata prima di qualsiasi pagamento da parte di un Ente pubblico, pertanto si chiede conferma che gli unici casi per i quali la regolarità è stata accertata sulla base della data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 6, comma 11-ter, del d.l. 35/2013 convertito con modificazioni dalla legge 64/2013, per i debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012, come chiarito nel Messaggio Inps n. 13153 del 14 agosto 2013.
Quindi, è corretto affermare che, attualmente, nel caso di DURC scaduto al momento di un pagamento, nulla vale la data di emissione della fattura precedente alla scadenza dello stesso? Se, ad es. si allega un Durc scaduto al 30/09/2017, e si sta procedendo al pagamento di una fattura avente data 10/09/2017,l'ente che procede al pagamento dovrà sempre interrogare nuovamente al fine di verificare la regolarità in tempo reale ed eventualmente, in caso di irregolarità, applicare l'intervento sostitutivo? E' corretto?

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