Parere tratto da fonti ufficiali

Obbligo di monitoraggio e comunicazione all'ANAC ex art. 11, comma 4bis, Allegato II.4 D. Lgs. n. 36/2023
QUESITO del 23/06/2025

La Provincia di Avellino è qualificata con livelli di qualificazione L1 e SF1 nonché per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di concessione e di P.P.P. di qualsiasi importo, munita di certificazione di qualità ISO 9001:2014 e disponibile per operare per conto di terzi, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023; visto l'art. 11, comma 4bis, All. II.4 del D.Lgs. n. 36/2023 che pone in capo alle stazioni appaltanti qualificate, a partire dal 01/01/2025, obblighi di monitoraggio sulla propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente tra la data di presentazione delle offerte e la data di stipula del relativo contratto; Evidenziato che la suddetta disposizione legislativa non precisa se, nelle ipotesi di ricorso al modulo convenzionale di cui all'art. 62, commi 9 e succ. del d.lgs. 36/2023, gli obblighi di monitoraggio e comunicazione all'ANAC ricadono per le procedure espressamente delegate dagli enti aderenti alla SUA alla medesima; si chiede nelle ipotesi di ricorso alla SUA, ai sensi dell'art. 62, comma 9 e 10 e succ. del d. lgs. n. 36/2023, gli obblighi di monitoraggio e comunicazione all'ANAC ex art. 11, comma 4bis, All. II.4 del D.Lgs. n.36/2023 relativi alle procedure formalmente delegate alla SUA da uno dei propri Enti convenzionati devono essere svolti dalla Stazione appaltante delegante oppure dalla SUA che espleta la procedura?

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