Parere tratto da fonti ufficiali

Revisione dei prezzi e migliorie progettuali
QUESITO del 28/09/2022

L’art. 26 del D.L. n. 50/2022 introdotto per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e prodotti energetici, si applica agli appalti le cui offerte sono pervenute entro il 31-12-2021 in relazione alle lavorazioni contabilizzate dal 01-01-2022 al 31-12-2022.
Alla luce del summenzionato articolo si chiede:

Quesito n. 1
Se, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, è possibile applicare la compensazione dei prezzi alle migliorie proposte dall’appaltatore in sede di gara.

Quesito n. 2
Nel caso di risposta affermativa si chiede, altresì, di chiarire gli aspetti di seguito riportati:

a) Nel caso di proposta migliorativa afferente una nuova lavorazione non prevista nel progetto posto a base di gara ma introdotta come miglioria dall’operatore economico, si deve applicare la compensazione del prezzo?
Nel caso affermativo quale prezzo dovrà essere assunto a base della compensazione, se nell’elenco prezzi allegato al contratto d’appalto non vi è lavorazione corrispondente?
b) Nella fattispecie di una proposta migliorativa afferente ad una lavorazione già prevista nel progetto posto a base di gara il cui prezzo è contemplato nell’elenco prezzi al-legato al contratto d’appalto ed, ancora più nello specifico, nel caso in cui la miglioria proposta consiste sia nell’introduzione di un materiale diverso da quello di progetto sia nell’incremento delle quantità, per tale lavorazione è applicabile la compensazione del prezzo?
Nel caso affermativo il prezzo da assumere a base della compensazione sarà il prezzo unitario della lavorazione equivalente posta a base della gara e, quindi, contemplata nell’elenco prezzi allegato al contratto?

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