Parere tratto da fonti ufficiali

Disciplina applicabile alla revisione dei prezzi: appalti di lavori procedure a cavallo delle annualità 2021/2022.
QUESITO del 10/03/2022

Le normative di riferimento sono:
1. DL73/2021 conv. con L.106/2021 (in vigore dal 25/07/2021)  decreto Sostegni bis
2. DL 4/2022 in attesa di conversione (in vigore dal 27/01/2022)  decreto sostegni ter
Da una ricerca emerg dubbi interpretativi sulla disciplina applicabile.
caro-materiali-interpretazioni-e-proposte-di-emendamento-al-dl-sostegni-ter:
“Ricostruire la disciplina applicabile alla revisione dei prezzi non è facilissimo. Idealmente si divide in due comparti:
- uno relativo ai contratti pubblici sottoscritti in esito a procedure poste in essere prima del 27 gennaio 2022, le cui prestazioni sono state eseguite e contabilizzate nel 2021,
- l’altro relativo ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente a quella data.
I contratti sottoscritti in esito a procedure indette prima del 27 gennaio 2022, che dunque sono stati colpiti dalle conseguenze della pandemia nel mentre erano in corso, per ora possono godere della compensazione solo con riferimento alle lavorazioni svolte nel primo semestre 2021, in attesa delle quantificazioni che riguarderanno il secondo semestre del medesimo anno, e sono esclusi dal regime di compensazioni previsto con il Decreto Sostegni ter.”
Premesso questo, ci è parso di individuare un vuoto normativo per le procedure indette ed aggiudicate nel secondo semestre 2021, le cui prestazioni però saranno eseguite e contabilizzate nel 2022 [procedura Boito]: il legislatore a luglio 2021 disciplina la revisione prezzi per contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè 25 luglio 2021.
Che ne è delle procedure risalenti a luglio-dicembre 2021?
E dei contratti in esito a dette procedure stipulati dopo il Decreto sostegni ter (27/01/2022) che farà probabilmente riferimento a procedure indette dopo tale data?
I nostri dubbi permangono; pur ritendendo che il favor per l’equo trattamento imporrebbe di prevedere l’adeguamento dei prezzi tout-court a tutti gli operatori economici che sottoscrivano contratti di appalto dal Decreto sostegni-bis, non c’è effettivamente base normativa solida a sostegno di un tanto.

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