Parere tratto da fonti ufficiali

Compensazione prezzi per appalto avviato nel settembre 2021
QUESITO del 12/04/2022

È stato stipulato un contratto nel dicembre 2021 per lavori (€ 185.730,19), con consegna in data 15 settembre 2021, ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del D.L. 76/2020.
Nel novembre 2021 i lavori sono stati sospesi per una variante richiesta dall’amministrazione per migliorie all’impianto di illuminazione.
Nel frattempo, l’appaltatore chiede la revisione prezzi. Il capitolato speciale d’appalto prevede che le variazioni di prezzo sono valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni competenti, solo per l’eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. L’appaltatore non intende proseguire i lavori senza una revisione sostanziale e minaccia di chiedere la risoluzione contrattuale in danno ai sensi dell’art. 107 co 6 del Codice.
Si ritiene che:
- l’art. 1-septies del D.L. 73/2021 sia applicabile solo ai contratti in corso di esecuzione alla data del 25/07/2021
- l’art. 29 del D.L. 4/2022 sia applicabile solo alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi, avvisi o inviti a presentare offerta siano successivi al 27/01/2022 e antecedenti al 31/12/2023
- l’art. 25 del D.L. 17/2022 prevede che, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data del 2/03/2022, entro il 30/09/2022, il MIMS determini le variazioni percentuali superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre 2022, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Per tali materiali si procede a compensazioni come indicato nello stesso articolo
Se ne deduce che i lavori debbano riprendere sulla base dei prezzi contrattuali che potranno poi essere compensati a seguito del decreto che sarà pubblicato dal MIMS entro il 30/09/2022.
Si chiede se la norma sia stata interpretata correttamente e se via sia la possibilità di adeguare i prezzi contrattuali prima dell’esecuzione dei lavori.
Si chiede poi conferma che il comma 11 dell’art. 29 D.L. 4/2022 sia applicabile alle sole procedure avviate successivamente al 27/01/2022.

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