Compensazione prezzi D.L. 50/2022
 QUESITO 
                                    del 30/11/2022
                                
                            
                                QUESITO
Il D.L.  25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla L. 23 luglio 2021, all'art. 1 septies, punto 4), disponeva quanto segue:
"Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza  di  compensazione  entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficialedei decreti di cui al comma 1.  Per le variazioni in  diminuzione,  la procedura e'  avviata  d'ufficio  dalla  stazione  appaltante,  entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta  con  proprio  provvedimento  il   credito   della   stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
L'art. 26 comma 1 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 così dispone:
1.  …............................, lo stato di  avanzamento  dei  lavori  afferente  alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel  libretto  delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31  dicembre  2022,  e'  adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,  applicando  i prezzari aggiornati ai sensi del  comma  2  ovvero,  nelle  more  del predetto aggiornamento, quelli  previsti  dal  comma  3.  I  maggiori importi derivanti dall'applicazione dei  prezzari  di  cui  al  primo periodo, al netto dei ribassi formulati  in  sede  di  offerta,  sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento,  …............................. 
Nel caso in cui, in applicazione dei prezzari aggiornati, l'importo delle lavorazioni risulti inferiore a quello risultante dall'applicazione dei prezzi di contratto, come bisogna comportarsi? Occorre procedere al recupero come nel caso del D.L. 73/2021?
Grazie
                            
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