Parere tratto da fonti ufficiali

Compensazione prezzi D.L. 50/2022
QUESITO del 30/11/2022

QUESITO

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla L. 23 luglio 2021, all'art. 1 septies, punto 4), disponeva quanto segue:
"Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

L'art. 26 comma 1 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 così dispone:
1. …............................, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, ….............................

Nel caso in cui, in applicazione dei prezzari aggiornati, l'importo delle lavorazioni risulti inferiore a quello risultante dall'applicazione dei prezzi di contratto, come bisogna comportarsi? Occorre procedere al recupero come nel caso del D.L. 73/2021?

Grazie

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