Parere tratto da fonti ufficiali

Compensazione prezzi art. 1-septies del D.L. n. 73/2021
QUESITO del 16/02/2022

Con riferimento alla art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021 e al successivo D.M. 11/11/2021, a seguito dell’istanza di compensazione per maggiori prezzi sui materiali da costruzione presentata da parte di alcuni operatori economici, la Scrivente Società intende riconoscere ai richiedenti, ricorrendone i presupposti di legge, la compensazione dei prezzi.
Al fine di procedere alla liquidazione delle somme spettanti si chiedono alcuni chiarimenti come di seguito illustrati:
• il riconoscimento della compensazione prezzi all’operatore economico esula dall’alveo contrattuale o al contrario comporta una modifica del contratto in essere? In questo secondo caso la compensazione deve essere recepita come modifica del contratto sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) e/o c) del D.Lgs. 50/2016?
• nel caso la compensazione prezzi non comporti modifiche contrattuali:
- va comunque inserita nella contabilità lavori e nei successivi atti di collaudo?
- in che termine viene garantito il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari? È cioè necessario acquisire un nuovo CIG o si può utilizzare il CIG originario dei lavori?
- In questo ultimo caso come può essere superato il disallineamento che si verrebbe a verificare tra l’importo contrattuale comunicato ad ANAC mediante le schede SIMOG e gli importi totali riferiti al CIG?
• la compensazione prezzi deve essere comunicata all’ANAC mediante le schede SIMOG riferite al progetto?
• In caso di lavori già conclusi e in fase di emissione di certificato di collaudo, la compensazione prezzi in che forma può essere riconosciuta.

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