Parere tratto da fonti ufficiali

Applicabilità art. 26, D.L. 50/2022
QUESITO del 23/11/2022

Gentilissimi,
avrei un paio di domande in merito all'ambito di applicabilità dell'art. 26, D.L. 50/22.
Con riferimento alle gare già avviate alla data di entrata in vigore del D.L. 50/22, ma la cui offerta era in scadenza dopo il 31/12/2021, si applica il prezzario in vigore, non il prezzario aggiornato di cui all'art. 26, co. 2, D.L. 50/22, giusto? Alle stesse, se ho capito bene, è applicabile solo il meccanismo di compensazione (sempre se successive al 27/01/2022, data di entrata in vigore dell'art. 29, D.L. 4/22).
Con riguardo, invece, agli Accordi Quadro nella medesima situazione di cui sopra (offerte successive al 31/12/2021, ma gara avviata precedentemente il 18/05/2022), il prezzario applicabile ai contratti esecutivi è sempre quello di offerta (non quello regionale aggiornato infrannualmente) e neanche si applica la compensazione, essendo stato abrogato il comma 11 bis, dell'art. 29 D.L. 4/22. In questo caso, sarà eventualmente possibile ripristinare il rapporto di sinallagmaticità solo attraverso la clausola revisione prezzi obbligatoriamente prevista dall'art. 29, co. 1 lett. a) e b), D.L. 4/22. E' corretto o mi sfugge qualcosa? Ringraziando in anticipo, porgo cordiali saluti

Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

Effettua login Registrati

Condividi questo contenuto: