Articolo 215. Collegio consultivo tecnico.
1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato V.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l’attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte.
3. L’inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l’ipotesi di condotta dolosa.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
Commento
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
Buongiorno esponiamo il seguente problema inerente il calcolo del compenso dei membri del CCT. Le linee guida MIT richiamate anche dal vigente codice stabiliscono che: "Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito: a) da una parte fissa proporzionata al valore dell’opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico- amministrativo, ridotta del 60%. Per le parte eccedente il valore di € 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%. La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all’adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell’attività di cui al punto 4.1.2 per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l’adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari; b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT; [...] Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa di cui al punto 7.2.1, lett. a)" L'art. 1 comma 5 dell'all. V.2 al Codice stablisce che "Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall’articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa." L'art. 6 comma 7 bis della Legge 120/2020 stabilisce invece che : " In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all’intero collegio: a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti: 1) l’importo pari allo 0,5 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;" Dall'applicazione congiunta delle norme sopra citate non è chiaro, a nostro avviso, se l'importo complessivamente riconoscibile ai membri del CCT contenuto entro il limite del tetto massimo dello 0,5 % sia riferito alla sola parte fissa o anche a quella variabile, stante il diverso tenore delle norme del Codice e della Legge 120. In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti
Pareri tratti da fonti ufficiali
Si chiede il seguente chiarimento rispetto alla lettura non chiara del punto 7.2.1. delle Linee Guida del MIT del 17/01/2022. In particolare, per corrispondere il compenso fisso, si chiede se sia necessario che il Collegio Tecnico consultivo abbia svolto: - PER APPALTI NON PNRR/PNC: almeno 4 riunioni (come da Linee Guida MIT) come previsto dal punto 7.2.1. in combinato disposto con 7.7.2. - PER APPALTI PNRR/PNC: le attività di cui al punto 4.1.2. delle Linee Guida MIT a prescindere dalle 4 riunioni minime richieste.
Il Comune di Sommacampagna sta costituendo un Collegio Consultivo Tecnico relativo ad un contratto già in corso di esecuzione, per la realizzazione in project financing di una discarica per rifiuti non pericolosi, dove lo stato di avanzamento dei lavori supera il 50% dell'importo del contratto stesso. Ancora dal 2019 insiste una controversia tra Comune e gestore della discarica in merito alla revisione del canone concessorio. In fase di definizione dei compensi dei componenti del CCT, il presidente individuato ed il componente della controparte sostengono la teoria che, ancorché oggi l'importo dei lavori eseguiti superi il 50% del valore contrattuale, la riduzione del 30% del valore della parte fissa del compenso prevista dall'art. 7.2.3 delle Linee Guida in oggetto non è da applicare in quanto il CCT andrà ad esprimersi su una controversia sorta precedentemente, ovvero quando l'importo dei lavori non superava la soglia del 50% dell'importo contrattuale. Stante il dettato dell’art. 7.2.3., il quale, ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato V.2 all’art. 215 comma 1 del D.Lgs 36/2023, vige ancora nelle more dell’emanazione di nuove Linee Guida da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è applicabile il principio per il quale, potendosi il CCT esprimere anche su contestazioni già sorte nel passato nell’esecuzione del contratto dalla sua conclusione ad oggi, ovvero che coinvolgano opere o aspetti gestionali già intervenuti al momento dell’istituzione del CCT stesso, la riduzione prevista alla lettera i) dello stesso art. 7.2.3 non debba essere applicata nonostante al momento della effettiva costituzione del CCT l’avanzamento dei lavori è superiore al 50% dell’importo del contratto?
La stazione appaltante nel 2021 ha approvato proprie linee guida per la costituzione di un CCT obbligatorio, definendo anche i compensi per i componenti del collegio, in misura molto inferiore a quanto previsto nel decreto ministeriale che ha poi approvato le linee guida ex art. 6, comma 8 bis DL 76/2020. A seguito della procedura, il collegio si è costituito nel 2023 Si chiede quale sia la soluzione corretta: 1) le parti (stazione appaltante e affidatario) sono obbligati ad applicare i compensi previsti nelle linee guida ministeriali 2) le parti hanno facoltà di applicare i compensi previsti nelle linee guida ministeriali ma non sono obbligati
Il comma 1 dell´art. 215 del dlgs n. 36/2023 prevede: “(…) ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), (…). Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. (…)”. Pertanto, in caso di lavori sopra soglia e di servizi/forniture per un importo superiore a 1 Mln euro la costituzione del CCT ha carattere obbligatorio, mentre al di sotto di tali soglie la costituzione di tale collegio ha natura facoltativa. L´art. 2 dell’allegato V.2 sanziona eventuali ritardi e la mancata costituzione del CCT, per i contratti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea: "1. (…) L’inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l’operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale (…)". Il Codice prevede la facoltatività della costituzione del CCT nei contratti di servizi e forniture sopra soglia di importo ricompreso tra 215.000 e 1.000.000 euro, mentre l’allegato V.2, nell’evidenziare le responsabilità in caso di mancata costituzione del CCT, indica genericamente gli affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea Ciò premesso, si chiede conferma del fatto che, nei contratti di servizi e forniture, la costituzione del CCT sia obbligatoria solo per importi pari o superiori a 1.000.000 euro e che le eventuali responsabilità dirigenziali ed erariali si riferiscano alla soglia di 1.000.000 euro anziché alla soglia europea.