Articolo 215. Collegio consultivo tecnico.

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 in modo da garantire l’indipendenza di giudizio e di valutazione. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l’attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

3. L’inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l’ipotesi di condotta dolosa.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Testo Previgente

Relazione

SPIEGAZIONE L'articolo 215 disciplina l'istituzione del Collegio consultivo tecnico (CCT) quale organo consultivo, di mediazione e conciliazione, destinato a prevenire le controversie che possano ins...
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Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 09/04/2024 - COMPENSI COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Buongiorno esponiamo il seguente problema inerente il calcolo del compenso dei membri del CCT. Le linee guida MIT richiamate anche dal vigente codice stabiliscono che: "Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito: a) da una parte fissa proporzionata al valore dell’opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico- amministrativo, ridotta del 60%. Per le parte eccedente il valore di € 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%. La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all’adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell’attività di cui al punto 4.1.2 per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l’adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari; b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT; [...] Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa di cui al punto 7.2.1, lett. a)" L'art. 1 comma 5 dell'all. V.2 al Codice stablisce che "Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall’articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa." L'art. 6 comma 7 bis della Legge 120/2020 stabilisce invece che : " In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all’intero collegio: a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti: 1) l’importo pari allo 0,5 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;" Dall'applicazione congiunta delle norme sopra citate non è chiaro, a nostro avviso, se l'importo complessivamente riconoscibile ai membri del CCT contenuto entro il limite del tetto massimo dello 0,5 % sia riferito alla sola parte fissa o anche a quella variabile, stante il diverso tenore delle norme del Codice e della Legge 120. In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 06/12/2024 - COSTITUZIONE COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO IN PRESENZA DI UN ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023.

L'art. 215 del nuovo Codice dei contratti dispone l'obbligatorietà del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per i lavori, forniture servizi , in presenza di determinati valori contrattuali . Le nuovo norme del Codice (art. 215 - 219) non apportano significative differenze rispetto alla preesistente disciplina ma si limitano a consolidare e promuoverne l'utilizzo. L'attività del CCT deve intervenire, ad iniziativa della stazione appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto o comunque no oltre 10 gg. da tale data. Orbene, all'esito di una conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023 si chiede di chiarire quale stazione appaltante ha l'obbligo di costituire il Collegio ricorrendone i presupposti: chi stipula l'Accordo Quadro oppure la stazione appaltante che aderisce allo stesso attraverso un contratto applicativo (atto di adesione)? A parere dello scrivente, la costituzione del CCT, previa individuazione dei relativi membri da apposito elenco all'uopo istituito, non può che competere alla stazione appaltante che aderisce all'Accordo Quadro (qualora il valore dell'atto di adesione rientri nei parametri di legge) e non alla centrale di committenza che stipula l'Accordo Quadro. Ciò, in virtù del fatto che si tratta di un organismo consultivo e di mediazione e conciliazione che accompagna il contratto (nel caso di specie, l'atto di adesione) durante l'intero ciclo di vita, dalla stipulazione fino al termine della sua esecuzione.


QUESITO del 29/10/2024 - RICHIESTA DI PARERE AL MIT IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEL CCT

Facendo seguito e riferimento al quesito n. 2643 del 17/04/2024, nel quale si attesta come, per gli appalti a cui si applica il nuovo Codice (d.lgs. 36/2023), il compenso per i componenti del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, CCT) debba essere determinato ai sensi dell'art. 1, c. 5, dell'All. V.2. al Codice, si chiedono chiarimenti su come si debba coordinare la previsione dell'All. con quelle del ivi richiamato art. 6 co. 7-bis, D.L. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, (che a sua volta rimanda alle linee guida del MIT di cui al Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 ed in particolare all'art. 7). Il c. 5 dell'art.1 dell'Allegato V.2 al Codice, infatti, dispone che la parte fissa del compenso dei componenti del CCT non possa superare i limiti di cui all'art. 6, c. 7-bis del D.L. n. 76/2020; tuttavia l'art. 6 cit. sembra, invece, stabilire i limiti percentuali dei compensi del CCT "complessivamente" intesi (parte fissa e variabile) con riferimento all'intero collegio. Più dettagliatamente, si chiede pertanto se, in caso di appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro, il limite del 0.5 per cento del valore dell'appalto previsto dal citato articolo 6, comma 7-bis, lett. a), n. 1), è da considerarsi riferito ai compensi dei componenti del CCT complessivamente considerati (ossia comprensivi di parte fissa e variabile), ovvero alla sola parte fissa del compenso di ogni singolo componente, come sembrerebbe emergere dalla lettera del c. 5 dell'All. V.2 .


QUESITO del 29/10/2024 - NOMINA COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

La scrivente Stazione appaltante ha indetto procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio assicurativo di RCT/O che prevede un importo a base di gara di euro 900.000,00 al lordo di imposte, per la durata biennale del contratto, con facoltà di proroga per ulteriori due anni, per un valore complessivo di euro 1.800.000,00. Si chiede se l'obbligo di nomina del Collegio Consultivo Tecnico, di cui all'art. 215 del D. Lgs 36/2023, debba intendersi con riferimento all'importo a base di gara, che nella fattispecie risulta inferiore a 1.000.000,00 di euro, o debba tener conto del valore complessivo dell'appalto.


QUESITO del 29/10/2024 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN PARCHEGGIO- COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

In caso di concessione di costruzione e gestione di un parcheggio, dove il servizio di gestione è considerato come principale, è obbligatorio nominare il Collegio Consultivo tecnico ai sensi dell'art. 215 del Dlgs 36/2023? In caso di risposta affermativa come va calcolato il compenso dei membri del CCT ? Sul valore dell'opera o sul valore della concessione ( fatturato generato per la durata della concessione)? Le attuali linee guida prevedono la definizione dei compensi per la parte fissa per le sole opere pubbliche.


QUESITO del 26/09/2024 - QUESITO 2: PROCEDIMENTO SCELTA PRESIDENTI E COMPONENTI COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Dopo aver proceduto all'istituzione dell'elenco, si richiede come debba procedere la stazione appaltante nella scelta dei Presidenti e dei componenti, tenendo conto della tipologia di appalto, per garantire la piena trasparenza, ad esempio, sorteggio o altro criterio; si chiede inoltre se l'Amministrazione possa o debba adottare un atto interno che preveda tale fase; (cfr. art. 1 e 2 allegato V2 del D. Lgs. 36/2023; linee guida, capitolo 2 (Costituzione, durata e requisiti), paragrafo 2.1 (Termini di costituzione e durata dell'incarico) e paragrafo 2.2 (scelta dei componenti e del Presidente)


QUESITO del 26/09/2024 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: REQUISITI INSERIMENTO NELL'ELENCO: ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE

<p>Le linee guida prevedono, tra i requisiti per l'inserimento nell'elenco, l'iscrizione all'albo professionale, cfr capitolo 2 (Costituzione, durata e requisiti), paragrafo 2.4 (Requisiti professionali del Presidente e dei componenti), tuttavia per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base alle vigenti disposizioni ordinamentali, , non è consentita detta iscrizione ad eccezione di medici, architetti ed ingegneri, si richiedono quindi chiarimenti sulle corrette modalità di valutazione di richieste di inserimento che provengano da personale del predetto Corpo, che, pur avendo il titolo di studio richiesto, non sono, ovvero non possono essere iscritti, per il predetto motivo, al relativo albo professionale.</p>


QUESITO del 26/09/2024 - ADEMPIMENTI STAZIONE APPALTANTE PER DESIGNAZIONE IN TEMPO UTILE PROPRI MEMBRI C.C.T.

Preso atto di quanto previsto dall'allegato V.2 del D. Lgs. 36/2023, si richiede quali adempimenti siano posti a carico della stazione appaltante, ove, per ragioni organizzative, non riesca a designare i propri membri del citato Collegio in tempo utile, atteso che, l'art. 2 comma 1 dell'allegato V.2 del predetto decreto legislativo si limita a prevedere che la parte non inadempiente può rivolgersi al Presidente del Tribunale (senza fornire ulteriori specificazioni).


QUESITO del 18/07/2024 - COMPENSO FISSO DEL CCT - ATTIVITÀ MINIME RICHIESTE

Si chiede il seguente chiarimento rispetto alla lettura non chiara del punto 7.2.1. delle Linee Guida del MIT del 17/01/2022. In particolare, per corrispondere il compenso fisso, si chiede se sia necessario che il Collegio Tecnico consultivo abbia svolto: - PER APPALTI NON PNRR/PNC: almeno 4 riunioni (come da Linee Guida MIT) come previsto dal punto 7.2.1. in combinato disposto con 7.7.2. - PER APPALTI PNRR/PNC: le attività di cui al punto 4.1.2. delle Linee Guida MIT a prescindere dalle 4 riunioni minime richieste.


QUESITO del 21/06/2024 - APPLICAZIONE DELL'ART. 7.2.3 DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DECRETO 17.01.2022 DAL MIMS

Il Comune di Sommacampagna sta costituendo un Collegio Consultivo Tecnico relativo ad un contratto già in corso di esecuzione, per la realizzazione in project financing di una discarica per rifiuti non pericolosi, dove lo stato di avanzamento dei lavori supera il 50% dell'importo del contratto stesso. Ancora dal 2019 insiste una controversia tra Comune e gestore della discarica in merito alla revisione del canone concessorio. In fase di definizione dei compensi dei componenti del CCT, il presidente individuato ed il componente della controparte sostengono la teoria che, ancorché oggi l'importo dei lavori eseguiti superi il 50% del valore contrattuale, la riduzione del 30% del valore della parte fissa del compenso prevista dall'art. 7.2.3 delle Linee Guida in oggetto non è da applicare in quanto il CCT andrà ad esprimersi su una controversia sorta precedentemente, ovvero quando l'importo dei lavori non superava la soglia del 50% dell'importo contrattuale. Stante il dettato dell’art. 7.2.3., il quale, ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato V.2 all’art. 215 comma 1 del D.Lgs 36/2023, vige ancora nelle more dell’emanazione di nuove Linee Guida da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è applicabile il principio per il quale, potendosi il CCT esprimere anche su contestazioni già sorte nel passato nell’esecuzione del contratto dalla sua conclusione ad oggi, ovvero che coinvolgano opere o aspetti gestionali già intervenuti al momento dell’istituzione del CCT stesso, la riduzione prevista alla lettera i) dello stesso art. 7.2.3 non debba essere applicata nonostante al momento della effettiva costituzione del CCT l’avanzamento dei lavori è superiore al 50% dell’importo del contratto?


QUESITO del 17/04/2024 - LINEE GUIDA MINISTERIALI

La stazione appaltante nel 2021 ha approvato proprie linee guida per la costituzione di un CCT obbligatorio, definendo anche i compensi per i componenti del collegio, in misura molto inferiore a quanto previsto nel decreto ministeriale che ha poi approvato le linee guida ex art. 6, comma 8 bis DL 76/2020. A seguito della procedura, il collegio si è costituito nel 2023 Si chiede quale sia la soluzione corretta: 1) le parti (stazione appaltante e affidatario) sono obbligati ad applicare i compensi previsti nelle linee guida ministeriali 2) le parti hanno facoltà di applicare i compensi previsti nelle linee guida ministeriali ma non sono obbligati


QUESITO del 11/09/2023 - OBBLIGO CCT – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO PER CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 1.000.000 EURO

Il comma 1 dell´art. 215 del dlgs n. 36/2023 prevede: “(…) ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), (…). Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. (…)”. Pertanto, in caso di lavori sopra soglia e di servizi/forniture per un importo superiore a 1 Mln euro la costituzione del CCT ha carattere obbligatorio, mentre al di sotto di tali soglie la costituzione di tale collegio ha natura facoltativa. L´art. 2 dell’allegato V.2 sanziona eventuali ritardi e la mancata costituzione del CCT, per i contratti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea: "1. (…) L’inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l’operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale (…)". Il Codice prevede la facoltatività della costituzione del CCT nei contratti di servizi e forniture sopra soglia di importo ricompreso tra 215.000 e 1.000.000 euro, mentre l’allegato V.2, nell’evidenziare le responsabilità in caso di mancata costituzione del CCT, indica genericamente gli affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea Ciò premesso, si chiede conferma del fatto che, nei contratti di servizi e forniture, la costituzione del CCT sia obbligatoria solo per importi pari o superiori a 1.000.000 euro e che le eventuali responsabilità dirigenziali ed erariali si riferiscano alla soglia di 1.000.000 euro anziché alla soglia europea.