Parere tratto da fonti ufficiali

Modalità fissazione compensi e altro
QUESITO del 06/12/2024

Visto l'art. 6, comma 7 e 8 bis del D.L. n. 76/2020 (convertito con Legge 120/2020). Visto il comma 7 bis del medesimo che fissa quale limite massimo per i compensi complessivi del collegio, il "valore dell'appalto". Viste le disposizioni delle Linee guida MIMS (DM 17.1.2022) al paragrafo 7.2.1. Visto l'art. 215 del Codice e le modalità di costituzione del CCT ora definite all'allegato V.2. del Codice. In riferimento alle disposizioni normative citate (oltre che all'allegato V.2) si chiede: 1) ai fini della fissazione del limite massimo per i compensi complessivi del CCT, il valore del servizio e/o della fornitura è costituito dall'importo a base di gara o dal valore massimo stimato (comprensivo delle opzioni)? 2) nel caso di contratti di servizi e forniture, come si calcola la parte fissa del compenso dei componenti del CCT, posto che le linee guida fanno espresso riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo di lavori, calcolata sulla base del valore, delle categorie e della complessità delle opere? 3) è necessaria la nomina del CCT anche in caso di concessione di servizi (anche al di sotto della soglia comunitaria)? 4) è obbligatoria la presenza di un tecnico (ingegnere/architetto) quale membro del CCT, ai sensi dell'art. 2.6.2 delle Linee guida, anche se si tratta di servizi e forniture di natura non tecnica?

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